In allegato l’articolo pubblicato da “Libertà” quotidiano di Piacenza, il giorno 22 gennaio 2018, a firma di Davide Mililli Segretario del CVSP…
Buona lettura!
In allegato l’articolo pubblicato da “Libertà” quotidiano di Piacenza, il giorno 22 gennaio 2018, a firma di Davide Mililli Segretario del CVSP…
Buona lettura!
Alleghiamo al presente articolo, il Decreto Ministeriale che ha istituito il Certificato di Rilevanza Storica e Collezionistica (cd. CRS).
STATUTO DEL “CLUB VEICOLI STORICI PIACENZA” Associazione Sportiva Dilettantistica (in sigla C.V.S.P.) registrato presso l’Ufficio delle Entrate di Piacenza in data 05 settembre 2017, variato su richiesta dell’Automotoclub Storico Italiano.
Art. 1. Denominazione e sede
L’Associazione Sportiva Dilettantistica si denomina “Club Veicoli Storici Piacenza” (in sigla C.V.S.P.) ed ha sede in 29020 Gossolengo (PC) Frazione Quarto, Strada Regina, 10/c, partita IVA 01259450334.
Riunisce i cultori della Motorizzazione Storica che sono ammessi ad esserne soci ai sensi del successivo articolo 3.
Art. 2 Scopi
Scopi del club sono quelli di perseguire le finalità dell’interesse generale della Motorizzazione storica, secondo le direttive dell’ASI che si impegna a rispettare.
A tal fine l’Associazione svolgerà tutte le attività utili per dare la possibilità ai soci di incontrarsi, scambiarsi informazioni e materiale relativo ai veicoli storici, aiutarsi e consigliarsi vicendevolmente nell’acquisto, nel restauro e conservazione di detti veicoli.
L’associazione organizzerà manifestazioni nell’ambito e sotto l’osservanza dei regolamenti dell’ASI e si farà parte diligente per consentire ai soci di partecipare, oltre che alle manifestazioni organizzate dalla stessa Associazione, anche a quelle che si terranno tanto in Italia che all’estero, organizzate da altri enti.
Art. 3 Soci
L’associazione si otterrà a seguito di presentazione di apposita domanda, accompagnata dalla quota sociale corredata dalla firma di presentazione di almeno un socio.
L’associazione diventa operante a seguito dell’approvazione della stessa da parte del Consiglio Direttivo.
I soci hanno diritto ad usufruire di tutti i benefici derivanti dal loro stato di soci dell’Associazione e di tesserati ASI cui la stessa è federata, nonché a partecipare alle manifestazioni, fatte salve le limitazioni imposte da necessità organizzative o dai Regolamenti interni dell’ASI.
Art. 4 Vincolo associativo
Il vincolo associativo è a tempo indeterminato e può cessare solo per i seguenti motivi:
L’esclusione è pronunciata insindacabilmente e inappellabilmente dal Consiglio Direttivo, previo parere non vincolante del Collegio dei Probiviri, allorché il socio abbia gravemente violato i regolamenti del Club o dell’ASI o abbia mancato ai più elementari principi dell’associazione, ovvero con qualunque comportamento, possa in qualche modo aver disonorato l’Associazione e/o l’ASI.
È prevista una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo: è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Art. 5 Minori
Possono partecipare alla vita del CVSP, senza acquisirne la posizione di soci, i soggetti che non hanno ancora compiuto i 18 anni, che abbiano rapporti parentali con Soci del sodalizio, i quali se ne assumono espressa responsabilità ed ogni effetto.
Art. 6 Titoli onorifici
L’Assemblea può assegnare a titolo onorifico, a persone fisiche od enti, le qualifiche di:
Tali qualifiche non comporteranno per il soggetto investito, l’acquisizione diretta della qualità di socio.
Art. 7 Quote associative
Le quote associative non sono trasmissibili, neppure a causa di morte o per scioglimento dell’associazione: le quote non sono rivalutabili.
Le quote sociali annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo, devono essere versate entro il 28 febbraio, presso la Segreteria dell’Associazione. I soci che siano in stato di arretrato di oltre tre mesi nel pagamento della quota sociale, possono incorrere nel provvedimento di declaratoria di decadenza del vincolo associativo, pronunciato dal Consiglio Direttivo.
Art. 8 Dimissioni del socio
I soci che desiderino rassegnare le dimissioni debbono darne notizia per lettera raccomandata al Segretario del Club prima del 31 dicembre di ogni anno, non essendo ritenuta valida manifestazione di dimissioni, la mancata corresponsione delle quote.
Art. 9 Organi del Club
Gli organi del Club sono:
Art. 10 Assemblea dei soci
L’Assemblea è sovrana ed è costituita da tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale annuale; ciascuno di essi dispone di un solo voto.
L’Assemblea ha tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali ed in particolare:
Art. 11 Assemblea ordinaria e straordinaria
L’Assemblea dei soci si riunisce, in sessione ordinaria, entro il mese di aprile di ciascun anno, allo scopo di approvare il bilancio-rendiconto consuntivo e quello preventivo e per la trattazione degli altri argomenti indicati nell’articolo precedente.
Si riunisce, in sessione straordinaria, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei soci aventi diritto.
L’Assemblea dei soci dovrà riunirsi almeno una volta l’anno.
È espressamente garantito il diritto di voto, senza esclusione alcuna, nonché la libera eleggibilità, ad esser componenti degli organi dell’Associazione, di tutti i soci.
Tutte le cariche dell’Associazione sono onorifiche e gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute, comprovate da idonea documentazione.
Art. 12 Convocazione dell’assemblea
L’Assemblea dei soci è convocata dal Presidente mediante una convocazione spedita ad ogni socio almeno 15 giorni prima di quello fissato.
La convocazione potrà avvenire anche per il tramite di idonea comunicazione elettronica, apposizione all’albo del Club, inserimento di apposito avviso sul sito web del Club, con ogni altra forma ritenuta fruibile dai soci.
La comunicazione indica gli argomenti posti all’ordine del giorno, l’ora ed il luogo della riunione e, per il caso in cui non possa deliberarsi per mancanza del numero legale, l’ora ed il luogo della riunione in seconda convocazione, la quale potrà effettuarsi almeno tre ore dopo, quella fissata per la prima convocazione, oltre agli altri casi previsti nello Statuto.
Art. 13 Costituzione dell’Assemblea
L’Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei membri presenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice.
Per le votazioni non sono ammesse le deleghe.
Art. 14 Presidente e Segretario dell’Assemblea
L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente più anziano di età o, in mancanza di questi, da uno dei propri componenti nominato dall’Assemblea stessa.
Funge da Segretario dell’Assemblea, il Segretario dell’Associazione o, in sua assenza, un socio designato all’uopo dal Presidente dell’Assemblea.
Art. 15 Consiglio Direttivo (di seguito C.D.)
Il C.D. è composto da un numero minimo di cinque membri ed un massimo di tredici compreso il Presidente, eletto dal C.D. tra i suoi membri, numero in ogni caso dispari che viene determinato dall’Assemblea ordinaria dei Soci.
L’Assemblea procede all’elezione dei membri che durano in carica 4 (quattro) anni e possono essere rieletti.
Possono essere eletti Consiglieri tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale.
In caso di parità di voti sarà eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione all’Associazione, ed in caso di ulteriore parità, quello più anziano di età.
I soci che intendono presentarsi alla carica del Consigliere, devono presentare regolare candidatura alla segreteria dell’Associazione, almeno 10 (dieci) giorni prima dell’Assemblea indetta per l’elezione del Consiglio Direttivo.
Art. 16 Cariche nel C.D.
Il C.D. elegge tra i propri componenti almeno un Vice-Presidente, un tesoriere ed un segretario, questi due ultimi anche tra i soggetti esterni al Consiglio.
Il Tesoriere può anche fungere da Segretario e viceversa.
Art. 17 Compiti del C.D.
Il C.D. è l’organo di esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea dei soci e può deliberare su tutte le materie non riservate specificatamente alla competenza dell’Assemblea Ordinaria.
Il particolare il C.D.:
Art. 18 Convocazione del C.D.
Il C.D. dovrà essere convocato con avviso scritto e comunque con le modalità analoghe a quelle di indizione dell’Assemblea dei Soci, a tutti i suoi componenti almeno tre giorni liberi, prima di quello della sua riunione.
Per la validità dell’adunanza del C.D., occorre la presenza di almeno la metà, più uno dei suoi componenti. Il C.D. decide a maggioranza dei voti ed in caso di parità, prevale il voto di chi lo presiede.
In caso di urgente necessità l’adunanza potrà essere indetta senza formalità di convocazione, ma in tal caso per essere valida l’adunanza stessa, occorrerà la presenza di almeno due terzi dei suoi componenti.
Art. 19 Decadenza dei consiglieri
I consiglieri assenti per tre volte consecutive alle riunioni del C.D., salvo cause di forza maggiore, decadranno dalla loro carica.
Verificandosi vacanze tra i componenti del C.D., subentreranno nell’ordine i primi esclusi, in base al numero dei voti che hanno ricevuto.
Quest’ultimi rimarranno in carica sino alla scadenza del quadriennio, e potranno essere rieletti.
Art. 20 Presidente
Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione. Egli può compiere tutti gli atti non riservati espressamente alla competenza dell’Assemblea e/o del C.D.: si intende investito di tutte le facoltà necessarie al raggiungimento dei fini statutari, ivi compresa l’apertura di conti correnti postali e bancari, con facoltà di delegare temporaneamente ad altri soggetti l’esercizio di tali poteri.
In assenza del Presidente i suoi poteri sono esercitati dal Vice Presidente più anziano di età oppure da quello designato dal Presidente.
Il Presidente, per esigenze di servizio, può conferire deleghe per speciali materie o funzioni, sia a componenti del C.D., sia a soci ordinari.
Art. 21 Amministrazione dell’Associazione
Le rendite patrimoniali, le quote annuali dei contributi dei soci e qualunque entrata non costituente reddito, costituiscono le disponibilità necessarie per provvedere al conseguimento degli scopi istituzionali dell’Associazione in base ai predisposti rendiconti preventivi.
I fondi occorrenti alla gestione ordinaria sono depositati in conto corrente presso uno o più Istituti di Credito scelti dal C.D..
I documenti necessari per i prelevamenti sono firmati dal Presidente o da chi ne fa le veci, o dal Segretario in forza di espressa delega rilasciata dal Presidente, o dal Tesoriere se è persona diversa dal Segretario.
Art. 22 Esercizio finanziario
L’esercizio finanziario dell’Associazione comincia col primo Gennaio e termina con il trentuno Dicembre di ogni anno.
Per la gestione sociale è compilato dal Tesoriere, un apposito rendiconto di previsione approvato dal C.D., prima di essere sottoposto alla delibera dell’Assemblea.
Tale rendiconto è annuale e corrisponde alla durata dell’esercizio finanziario.
Ogni spesa deve essere contenuta nei limiti della disponibilità effettiva.
Art. 23 Rendiconto consuntivo
Il rendiconto consuntivo dell’esercizio chiuso al 31 dicembre di ciascun anno, unitamente alla relazione del C.D. ed a quella dei Revisori dei Conti, deve essere depositato presso la direzione dell’Associazione a disposizione dei soci, non meno di venti giorni prima di quello fissato per la riunione dell’Assemblea, nella quale la stessa è chiamata a deliberare sul bilancio.
Art. 24 Beni dell’Associazione
I beni immobili di cui l’Associazione divenisse proprietario per acquisti, lasciti o donazioni, e tutti gli altri valori di cui abbia piena disponibilità a qualsiasi titolo, costituiscono il suo patrimonio e sono rivolti al perseguimento degli scopi istituzionali.
Il C.D. disporrà le forme di investimento dei fondi disponibili.
È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.
Art. 25 Revisori dei conti
Il controllo dell’amministrazione dell’Associazione è affidata ad un Collegio composto di tre Revisori nominati dall’Assemblea.
Essi durano in carica un quadriennio e possono essere riconfermati.
Essi hanno il libero accesso all’intera contabilità dell’Associazione in ogni tempo: in ogni caso dovranno effettuare una verifica completa della situazione economico-finanziaria con cadenza trimestrale.
Ove emergano irregolarità sono tenuti a convocare senza indugio l’Assemblea dei soci, al pari di quei casi nei quali si registra l’impossibilità e/o inerzia dell’organo naturalmente competente.
Art. 26 Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri dura in carica 4 (quattro) anni solari in coincidenza con il C.D..
Esso è composto da tre membri eletti dall’Assemblea con le stesse modalità seguite per l’elezione dei componenti il C.D..
Essi nomineranno nel loro seno un Presidente ed un Segretario.
Possono essere eletti componenti del Collegio dei Probiviri i soci del club che abbiano compiuto il 50° anno di età e che non rivestano altre cariche all’interno del club.
Art. 27 Scioglimento e liquidazione
L’Assemblea, con deliberazione approvata da almeno i quattro quinti dei voti spettanti alla totalità dei suoi componenti, può deliberare lo scioglimento dell’Associazione.
Il caso di scioglimento, l’Assemblea provvederà alla nomina del liquidatore e indicherà la destinazione da darsi al patrimonio dell’Associazione, che dovrà essere obbligatoriamente essere devoluto ad Enti o Istituzioni aventi scopi analoghi, ovvero potrà essere devoluto a fini di pubblica utilità, fatte salve future e diverse disposizioni di Legge.
Art. 28 Scioglimento e liquidazione, Revisori dei Conti
I Revisori dei Conti in carta al momento della messa in liquidazione, esercitano le proprie funzioni fino al termine delle operazioni relative.
Art. 29 Modificazioni dello Statuto
Le proposte di modifica del presente Statuto debbono essere formulate dal C.D. o da un decimo della totalità dei soci aventi diritto di voto.
Le proposte di modificazione devono essere inviate al Presidente, il quale entro trenta giorni deve convocare l’Assemblea affinché deliberi sulle proposte.
Per la validità delle deliberazioni occorre, in ogni caso, l’intervento di almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole di due terzi più uno degli intervenuti.
Art. 30 Norma di rinvio
Per tutte le materie non contemplate dal presente Statuto o riflettenti le modalità di funzionamento dei singoli organi sociali e dei servizi riservati ai soci, si provvede con appositi regolamenti, o ai sensi del Codice Civile.